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Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli studenti Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007 Direttiva ministeriale n.88 del 3 ottobre 2011 Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2010/2011

Gentile Genitore,

l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti attribuiti  dalla  normativa  vigente  e  degli obiettivi individuati  dalla  Direttiva  del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  n.88 del 3 ottobre 2011 deve realizzare, nella  prima  metà  del  mese  di  maggio  2011,  la  rilevazione  degli  apprendimenti  degli  studenti frequentanti le classi II e V della scuola primaria, I della scuola secondaria di primo grado, II della scuola secondaria di secondo grado sia nelle scuole statali sia in quelle paritarie.

La rilevazione, che riguarderà circa 2.200.000 studenti, frequentante circa 115.000 classi in circa

15.000 scuole, sarà effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di due prove scritte, riguardanti rispettivamente le discipline “Italiano” e “Matematica”. Agli studenti della classe II della scuola primaria verrà somministrata anche una prova scritta preliminare di lettura.

Le  prove  saranno  somministrate  dagli  insegnanti  di  classe  o  da  altro  docente  della  scuola appositamente incaricato. In un campione di classi appartenenti a circa 1.400 scuole primarie, circa

1.400 scuole secondarie di primo grado e circa 1.400 scuole secondarie di secondo grado, per garantire  la  corretta somministrazione  delle  prove  e  quindi  l’attendibilità  dei  risultati rilevati, verranno inviati osservatori esterni incaricati di accertare la corretta applicazione del protocollo di somministrazione.

Sui fascicoli contenenti i testi delle prove saranno apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente.

Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati  personali degli studenti e, nelle classi campione, dall’osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove.

 

Le risposte di ogni studente ai quesiti delle prove saranno riportate su un apposito foglio risposta. I fogli risposta studente, compilati e recanti il solo codice alfanumerico, saranno poi restituiti in modo da procedere tempestivamente alla lettura ed elaborazione dei dati.

 

Le rilevazioni  degli  apprendimenti  concorrono,  secondo  la  legge,  alla  valutazione  del  valore aggiunto realizzato dalle scuole.

Per   stimare    il    valore    aggiunto   prodotto   da    una   istituzione    scolastica    e   le    cause   del successo/insuccesso dei suoi studenti è necessario considerare i risultati di apprendimento al netto dei fattori del  contesto socio-economico-culturale e degli atteggiamenti e le motivazioni degli studenti medesimi.

A tal fine l’INVALSI ha messo a punto, sulla base di uno studio preliminare della letteratura e degli strumenti  utilizzati  nelle  principali  indagini  comparative  internazionali,  un  questionario  per  la raccolta di informazioni indispensabili  per la valutazione dell’incidenza del contesto, afferenti ai seguenti ambiti: familiare, attività dello studente,  benessere a scuola, cognizioni riferite al sé, motivazioni e impegno nello studio. Per informazioni sul  questionario  si può consultare il sito INVALSI (http://www.invalsi.it/snv1011/documenti/QdR_Questionari.pdf).

Il questionario, recante per ogni studente gli stessi codici alfanumerici dei fascicoli delle prove, verrà somministrato solamente agli studenti della classe V della scuola primaria, della classe I della scuola secondaria di primo grado e della classe II della scuola secondaria di secondo grado.

 

Inoltre, alle segreterie delle scuole sarà richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e  precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. Tali informazioni verranno riportate dalle segreterie delle scuole su apposite maschere elettroniche e trasmesse direttamente all’INVALSI, con il solo codice identificativo dello studente. In tal modo è garantito il rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le informazioni ricavate dal questionario e dalle notizie raccolte dalle segreterie delle scuole, in quanto la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente   sarà  conosciuta  solo  dall’insegnante  della  classe  o  della  scuola  incaricato  della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla maschera elettronica.

 

Ciò premesso, secondo le disposizioni del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali)  nel  seguito  indicato  sinteticamente  come  Codice,  si dichiara che il trattamento dei dati personali che riguardano gli studenti sa improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice, le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:

1.  i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Istituto Nazionale per la  Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione, e in particolare per l’effettuazione delle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti” previste dall’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, n. 53, dall’art. 1 della L.176/2007, dallart. 17 del D.Lgs. 213/2009 e dalla normativa  collegata e attuativa delle citate disposizioni;

2.  nell'esercizio  della  predetta  finalità  istituzionale  non  verranno  raccolti   trattati  dati personali definiti come dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto Codice, fatto salvo quanto di seguito precisato. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria relativi al processo penale. L’unico dato sensibile  riguarda  la  certificazione  di  uno  studente  come  disabile  o  come  portatore  di specifiche difficoltà di apprendimento; si tratta di dati che la scuola deve già raccogliere per la propria attività istituzionale e nellinteresse stesso di tali studenti (richiesta delle forme di

sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani educativi individualizzati, adozione di strumenti dispensativi o integrativi in sede d’esame, adozione di particolari criteri di valutazione e di certificazione degli esiti) e che l’INVALSI riceve in forma anonimizzata per un duplice scopo: a)  mettere a disposizione, nel caso di alunni ipovedenti o con particolari disturbi, formati specifici delle prove (es. Braille) o determinati supporti (es. testo della prova in formato audio); b) poter considerare separatamente, se esplicitamente  richiesto  dal  dirigente scolastico,  i  risultati  degli  studenti  con  bisogni educativi speciali e non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri studenti;

3.  i dati personali verranno trattati in modo da essere resi anonimi all’esterno e all’interno dell’istituto,  immediatamente dopo  la  raccolta  effettuata  dalle  istituzioni  scolastiche.  Il codice  di  accoppiamento  tra  le  informazioni  raccolte  e l’identificativo  della  persona  è conosciuto    solo    dal   personale    docente   dell’istituzione    scolastica    incaricato    della somministrazione e dal personale di segreteria incaricato della trasposizione dei dati sulla scheda  risposta  e,  una  volta  utilizzato  per  la  predetta  funzione,  non  è  ulteriormente utilizzabile;

4.  il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio per il genitore;

5.  il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice;

6.  il titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con sede legale in Frascati, Villa Falconieri, via Borromini 5 - tel. 06-941851.



L’interessato potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i propri diritti, così come è previsto dall’articolo 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Art. 7    (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)



1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

 

Frascati, 21 novembre 2011










































 

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